Famiglia – Giudizio di divorzio – Incapacità naturale – Effetti
L’eventuale incapacità naturale della parte nel giudizio di divorzio non implica l’assenza di capacità processuale, infatti l’art. 75 c. p. c., escludendo la capacità delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, fa riferimento soltanto a quelle che siano state private della capacità di agire attraverso una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o l’abbiano vista limitata attraverso il provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno ma non a quei soggetti colpiti da incapacità naturale, che non risultino ancora interdetti o inabilitati secondo le vigenti disposizioni di legge o che necessitino dell’amministratore di sostegno per uno specifico atto processuale da compiere. Comunque, la nomina dell’amministratore di sostegno non produce effetti retroattivi per gli atti processuali compiuti precedentemente.