Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 luglio 2019, n. 5379

Confisca – Natura giuridica sanzionatoria– Applicazione da parte di un’autorità amministrativa – Legittimità – Condizioni

La confisca, intesa come spossessamento di un bene, disposta a fronte di una lottizzazione abusiva ha natura giuridica di sanzione penale e, come tale, anche quando sia applicata da un’autorità diversa dall’autorità giudiziaria penale, ad es. l’autorità amministrativa, si può indirizzare soltanto nei confronti del soggetto la cui responsabilità sia stata accertata in ragione di un comportamento volontario. Pertanto, la buona fede degli interessati può escludere i provvedimenti sanzionatori consistenti nello spossessamento e nella demolizione dei fabbricati, ma non può rappresentare una ragione per annullare il provvedimento di confisca.