I beni culturali immateriali nel diritto nazionale Di Maurizio De Paolis – Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Come ebbe a rilevare un grande amministrativista quale Massimo Severo Giannini, “il bene culturale non è bene materiale, ma immateriale: l’essere testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da questa distinta, nel senso che esse sono supporto fisico, ma non bene giuridico”[1]. Dunque nel bene culturale coabiterebbero due anime: la res ed il valore culturale immateriale. Ma se il valore culturale di un bene è rappresentato dall’essere testimonianza avente valore di civiltà, allora ben si potrebbe prescindere dal supporto materiale[2].

A ben vedere l’orientamento dominante ha conferito prevalenza all’aspetto materiale rispetto a quello immateriale. “Nell’opera d’arte, come in ogni altra cosa in cui si riconosce un valore culturale che giustifica la soggezione della cosa alla speciale ragione di tutela, il profilo ideale che è oggetto di protezione si è talmente immedesimato nella materia in cui si esprime da restarne definitivamente prigioniero, così che esso si pone come oggetto di protezione giuridica inscindibile dalla cosa che lo racchiude”[3].  Tale impostazione ha prodotto i suoi effetti sulla legislazione, la quale, salvo episodiche eccezioni di ampliamento verso una nozione “aperta” (presto rinnegata), è rimasta strettamente ancorata alla materialità del bene culturale[4].

Un vero e proprio passo indietro è avvenuto nei confronti della previsione contenuta nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sul federalismo amministrativo), ove, come noto, si era data una definizione di bene culturale molto ampia tale da superare la visione materiale[5]. La disposizione risultava di particolare importanza poiché non distingueva tra beni materiali ed immateriali considerando come culturale la mera “testimonianza avente valore di civiltà”.

L’art. 148, D. Lgs. 112/98 è stato abrogato dall’art. 184, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in quanto il medesimo Codice ha fatto espressamente propria la concezione materiale stabilendo che beni culturali sono esclusivamente quelli mobili ed immobili individuati dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze di civiltà.

Taluni riferimenti del D. Lgs. n. 42/2004 al diritto internazionale si ravvisano:

–  nell’art. 133 che si limita a statuire la conformazione delle attività di tutela e valorizzazione del paesaggio agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali;

–  nell’art. 143 che statuisce l’obbligo di compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio con i valori paesaggistici del territorio con una particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Da ultimo, è opportuno citare la L. 20 febbraio 2006, n. 77 che disciplina i finanziamenti per la corretta gestione dei flussi turistici e dei servizi culturali per i siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale inseriti nella lista del patrimonio mondiale sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco).

Pertanto, la vigente normativa nazionale non prende in considerazione la categoria dei beni culturali immateriali pur diffusa in maniera capillare sull’intero territorio italiano caratterizzato dalla presenza di civiltà risalenti a migliaia di anni fa.

 

[1] M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1976, 24.

[2] G. SCIULLO, I beni culturali, in Diritto e gestione dei beni culturali, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, 2011, 23.

[3] T. ALIBRANDI, P.G. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001, 47.

[4] A. BARTOLINI, L’immaterialità dei beni culturali, Atti del Convegno I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche, Assisi 25-27 settembre 2012, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line.

[5] Art. 148, primo comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge.”