In tema di reati edilizi la facoltà d’uso (nella fattispecie a scopo residenziale privato) di un bene immobile sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, al pari di quanto avviene per il c.d. “sequestro impeditivo”, è preclusa in quanto incompatibile con la finalità della misura cautelare, diretta a salvaguardare la conservazione fisica del bene ed a sottrarne la disponibilità in capo al destinatario della stessa.