Gli usi civici: occupazione e godimento individuale Di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

L’occupazione
L’ordinamento ha predisposto opportuni strumenti giuridici per impedire sia la sottrazione delle terre sottoposte al vincolo discendente dall’uso civico, sia per ripristinare la situazione originaria nelle ipotesi in cui si fosse verificata un’occupazione abusiva .
Secondo l’art. 9, Legge 16 giugno 1927, n. 1766, per ottenere il provvedimento che legittima l’occupazione di terreni gravati da uso civico devono coesistere i seguenti requisiti:
a) il soggetto occupante deve aver apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b) la zona occupata non deve interrompere la continuità dei terreni;
c) l’occupazione si deve protrarre per almeno dieci anni .
La legittimazione dell’occupazione assume sempre un carattere eccezionale cui è possibile pervenire solo attraverso una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza dell’interesse pubblico nel caso concreto che rappresenta il presupposto più rilevante rispetto agli altri due requisiti su menzionati .

Il godimento individuale
Il godimento individuale del terreno gravato da uso civico è legittimato dalla preventiva autorizzazione regionale che giustifichi il mutamento dalla sua originaria destinazione collettiva la cui assenza produce un danno erariale . Esiste un’oggettiva incompatibilità tra il vincolo di uso civico esistente su un’area, quale diritto reale di natura civica, volto ad assicurare una utilità alla collettività e ai suoi componenti, e l’occupazione della stessa da parte di manufatti privati, che non permette di assicurare il beneficio cui l’area è destinata .
Il provvedimento regionale di legittimazione dell’occupazione di un fondo gravato da uso civico non si perfeziona se non emanato, ai sensi dell’art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, nella forma del decreto del Ministro competente – che, dopo la promulgazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, si individua nel Ministro della giustizia – non ostandovi la residualità delle competenze dello Stato in materia, conciliabile col mantenimento di un potere statuale di concerto .
I terreni sottoposti ai vincoli di uso civico possono essere destinati anche al godimento individuale, da realizzarsi attraverso atti di concessione amministrativa o contratti di affitto stipulati dal Comune, a condizione che si abbia la sicura predeterminazione della durata del rapporto negoziale e che ciò non determini alcun riflesso negativo sul carattere originario dei terreni.
I canoni di natura enfiteutica insistenti sia sui fondi di proprietà privata gravati da servitù di uso civico sia su quelli concessi in godimento dall’ente locale sono sottratti alla discrezionalità di quest’ultimo e, di conseguenza, risulta anche tale la determinazione del relativo capitale di affrancazione. Pertanto, l’ente può procedere alla riduzione dei predetti canoni solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legislazione statale e regionale, destinando altresì le corrispondenti entrate alla valorizzazione del residuo demanio civico o alla realizzazione di opere di interesse generale .

Per maggiori notizie sugli usi civici si consulti il sito dell’Associazione Romana di Studi Giuridici www.arsg.it “Articoli e recensioni. Diritto ambientale” ove è pubblicato il seguente articolo di Maurizio DE PAOLIS:
Gli usi civici: evoluzione storica