Gli usi civici e la tutela dell’ambiente Di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Gli usi civici e la tutela dell’ambiente
L’attenzione e un particolare interesse sugli usi civici si sono ridestati a livello legislativo a seguito dell’entrata in vigore di due importanti provvedimenti normativi: la Legge 8 agosto 1984, n. 431 e la Legge 2 febbraio 1985, n. 47.
Così, la Legge 8 agosto 1984, n. 431, nel recepire il così detto “decreto Galasso” del 1 settembre 1984, ha incluso anche le università agrarie e le zone gravate da usi civici nell’elenco delle zone protette.
Inoltre, a Legge 2 febbraio 1985, n. 47 ha escluso dalla sanatoria edilizia le costruzioni abusive realizzate su terre di uso civico, prevedendo altresì, per il futuro, l’obbligo gravante sul sindaco di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi in caso di edificazioni su tale categoria di aree vincolate.
Da ultimo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio all’art. 142, comma primo, lett. h) classifica i terreni assoggettati a vincoli di uso civico e le aree assegnate alle università agrarie come beni paesaggistici tutelandoli per legge. Gli usi civici sono intrinsecamente legati all’ambiente e non potrebbe non essere così poiché il pascolo, l’abbeveraggio del bestiame, la caccia, la pesca e la raccolta del legname sono connessi funzionalmente con il suolo, l’acqua e l’aria ovvero i tre pilastri sui quali si regge il “bene ambiente” .
Se ci si riferisce all’importanza economica degli usi civici come mezzo di sostentamento dei cittadini deve ammettersi che essa è andata progressivamente riducendosi.
Le molteplici manifestazioni della demanialità civica non hanno più la rilevanza degli anni Venti e Trenta dello scorso secolo in quanto si è prodotta una radicale metamorfosi nell’apparato produttivo nazionale che, da agricolo è divenuto prevalentemente industriale, producendo un notevole e incontestabile miglioramento delle condizioni e del livello di vita dell’intera comunità nazionale.
Da qui si è prodotto un apparente disinteresse verso gli usi civici e, invero, l’esercizio dei diritti di uso civico soddisfa sempre più raramente le esigenze primarie della collettività. Quindi, si riscontrano rari casi in cui persistono le motivazioni sociologiche che determinarono in epoche remote la nascita e la conservazione dei predetti diritti. A lungo andare, lo sviluppo industriale e l’estendersi a dismisura dei centri urbani, senza spesso rispettare i criteri urbanistici di ordinato assetto sul territorio, hanno contribuito ad accentuare con una progressione geometrica l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente.
La stessa Corte Costituzionale ha ribadito la piena validità dell’istituto giuridico degli usi civici che hanno le risorse indispensabili per adattarsi alle nuove esigenze della collettività italiana, tra le quali si colloca proprio la tutela ambientale .
La funzione conservativa dell’ambiente attraverso gli usi civici può essere assolta agevolmente anche perché questi diritti sono perfettamente compatibili con i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dei Comuni in quanto si caratterizzano per lo stesso regime giuridico che riguarda i beni demaniali : nullità assoluta di ogni atto di alienazione; tutela pubblicistica ex art. 378, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F ed ex art. 823 c.c., in caso di turbativa possessoria, in sostituzione dell’ordinaria azione di spoglio o di manutenzione esercitata dai privati (artt.1168 e 1170 c.c.); adozione di atti di autotutela .
La stessa Corte Costituzionale ha sottolineato la funzione centrale degli usi civici per la conservazione ambientale e paesaggistica dichiarando illegittimi i commi 24, 25 e 26, art. 4, Legge Regione Sardegna che avevano prorogato i termini per la richiesta di sdemanializzazione dei terreni assoggetti a uso civico in quanto la conservazione ambientale spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, Cost.) a nulla rilevando il fatto che la Sardegna sia una regione a statuto speciale .

Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza.
A. Simonati, Usi civici, tutela ambientale e ruolo della regione, in Le regioni, 2007, 2, 335; M. De Paolis, I diritti di uso civico e la tutela dell’ambiente, in Economia e Tributi, 1988, n. 40,12.
Corte Cost., 23 gennaio 1985, n.13.
Art. 12, Legge 16 giugno 1927, n. 1766; art. 39, R.D. 26 febbraio 1928, n. 322. A. Germanò, Il fine ambientale dei beni civici: elemento di unione e di integrazione fra la legge 1766/1927 sulla liquidazione degli sui civici e l’art. 3 del D.Lgs. n. 97/1994 sul riconoscimento regionale delle comunità titolari di proprietà collettive, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2012, 3, II, 207.
Tar Campania, Napoli, sez. I, 21 febbraio 1995, n. 131.
Corte Costituzionale, 11 maggio 2017, n. 103.

Per maggiori notizie sugli usi civici si consulti il sito dell’Associazione Romana di Studi Giuridici www.arsg.it “Articoli e recensioni. Diritto ambientale” ove sono pubblicati i seguenti articoli di Maurizio DE PAOLIS:
Gli usi civici: evoluzione storica;
Gli usi civici: occupazione e godimento individuale.