Focus Atto alta amministrazione Di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Atto di alta amministrazione
Gli atti di alta amministrazione costituiscono una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Di fatti, il controllo del giudice amministrativo non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione a qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla individuazione di manifeste illogicità formali e procedurali.
A differenza dell’atto politico, l’atto di alta amministrazione esprime una potestà vincolata nel fine e assoggetta al principio di legalità.
La motivazione assume connotati di semplicità.
Gli atti di alta amministrazione svolgono una funzione di raccordo tra il momento politico e quello amministrativo rappresentando il primo grado di attuazione dell’indirizzo politico nel campo amministrativo .
Di solito gli atti di alta amministrazione, adottati per la designazione degli organi di vertice delle amministrazioni sulla base di criteri eminentemente fiduciari, sono espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alla guida delle stesse amministrazioni. Si caratterizzano per una scelta operata nell’ambito di una categoria di determinati soggetti.

Nomina del difensore civico
E’ riconducibile nell’ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità la controversia avente come oggetto la nomina del difensore civico, costituendo atto di alta amministrazione ed espressione di una potestà pubblica. Ne deriva che, a fronte dell’esplicazione di detta determinazione di matrice pubblicistica, vengono in rilievo interessi legittimi la cui cognizione è devoluta al giudice amministrativo alla stregua del generale criterio di riparto della giurisdizione .

Provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale
Ferma l’autonomia del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale rispetto all’esito di procedimenti penali con oggetto fatti e comportamenti degli amministratori locali, si deve sottolineare come, trattandosi di atto di alta amministrazione, connotato anche di una significativa valenza politica, al pari della relazione ministeriale posta a sostegno del potere di scioglimento, il sindacato del giudice amministrativo deve essere svolto applicando le regole proprie del giudizio di legittimità .
Il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale (ad es. per infiltrazioni mafiose) , così come detto in precedenza, ha una connotazione di alta amministrazione con un elevatissimo livello di discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei fatti e di tutti gli elementi acquisiti al procedimento amministrativo; pertanto, il sindacato di merito del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica della sussistenza di idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a giustificazione della decisione e dell’esistenza di una motivazione che deve risultare logica, coerente e ragionevole .

Nomina della Giunta comunale e revoca dell’incarico di vice sindaco o di assessore
L’elevato contenuto discrezionale che caratterizza le valutazioni di opportunità ispiratrici la composizione della giunta comunale e l’individuazione dei suoi membri, a causa del rapporto fiduciario che si instaura tra gli assessori e il sindaco, rende agevole l’inquadramento dell’atto di nomina dell’organo di giunta tra quelli di alta amministrazione. Si tratta quindi di un atto non svincolato dal raggiungimento di obiettivi predeterminati con l’eventuale sottoposizione al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sotto il profilo dell’osservanza delle disposizioni che attribuiscono il relativo potere al sindaco e quindi con riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza ed adeguatezza della motivazione .
E’ un atto di alta amministrazione anche il provvedimento del sindaco con il quale viene disposta la revoca dell’incarico di vice sindaco e di assessore quando sia venuto meno il rapporto fiduciario con l’amministratore interessato per cui è necessario eliminare la situazione di conflittualità in quanto ostacolo alla serena prosecuzione dell’attività di governo della giunta comunale .

Nomina del sovrintendente di ente lirico
La scelta del sovrintendete di un ente lirico è connotata da amplissima discrezionalità che, comunque, in quanto finalizzato alla scelta di un soggetto in possesso di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di tale tipologia di enti, deve garantire il rispetto dei canoni della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza, enunciando, pertanto, in sede di motivazione, i concreti profili curriculari e professionali sui quali la medesima scelta trova un adeguato fondamento .

Nomina e revoca del vicepresidente regionale e degli assessori regionali
Il provvedimento di nomina e revoca del vicepresidente regionale e degli assessori regionali rappresenta un atto di alta amministrazione che, in quanto tale, non è ascrivibile alla categoria dell’atto politico, connotato dall’essere l’espressione della libertà politica riconosciuta dalla vigente carta costituzionale soltanto ai supremi organi dello Stato .

Nomina e revoca del direttore generale di azienda sanitaria locale
La nomina del direttore generale è un atto di alta amministrazione attraverso il quale gli organi regionali, esercitando il potere di indirizzo e governo nel settore sanitario, operano un’opzione fiduciaria internamente a una rosa di candidati in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico. Pur non trattandosi di una decisione a contenuto politico, essa non deriva da valutazioni di tipo comparativo, ma si basa su una valutazione di coerenza tra le qualità professionali del candidato prescelto e le caratteristiche e i problemi organizzativi della singola azienda ospedaliera. Pertanto, gli elementi sui quali si fonda tale giudizio di congruenza non devono necessariamente venire esternati attraverso una motivazione dettagliata, in quanto desumibili dalla lettura degli atti istruttori del procedimento nei quali risulti ictu oculi un profilo professionale pienamente coerente con l’incarico da ricoprire .
Il rapporto di lavoro dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali viene disciplinato da contratti di diritto privato, ma ciò non comporta che anche le fasi di costituzione e di estinzione del rapporto di servizio si svolgano su di un piano privatistico e paritetico. Infatti, il potere di nominare i soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità all’interno degli apparati pubblici si configura alla stregua di un’attività riconducibile nell’area della c.d. “alta amministrazione”, connotata da una serie di garanzie e di limiti propri degli atti amministrativi adottati esercitando le potestà (poteri pubblici) a fronte delle quali le posizioni giuridiche soggettive degli interessati hanno la consistenza di interessi legittimi .
Il provvedimento regionale che non conferma l’incarico di direttore generale di un’azienda ospedaliera sulla base della verifica dei risultati di gestione, ex art. 3-bis, comma 6, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha natura di atto di alta amministrazione cui sono connessi interessi legittimi; pertanto, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa .

Tar Lazio, sez. I, 5 marzo 2012, n. 2223; Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502.
Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2015, n. 807.
Tar Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2012, n. 5606; Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266: fattispecie relativa allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose; il sindacato di legittimità e la valutazione delle prove da parte del giudice in ordine a collusioni e condizionamenti di tipo mafioso devono essere il risultato di un giudizio complessivo, su una pluralità di fatti ed episodi sintomatici, che se considerati separatamente potrebbero anche non essere particolarmente significativi o determinanti, ma che acquistano rilevanza se considerati nel loro complesso.
Art. 143, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali).
Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054; Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 gennaio 2015, n. 165.
Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 gennaio 2013, n. 633; Tar Campania, Salerno, sez. II, 5 dicembre 2012, n. 2251.
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 15 maggio 2014, n. 1263.
Tar Sardegna, sez. II, 8 novembre 2013, n. 695.
Tar Toscana, sez. I, 23 settembre 2014, n. 1443.
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 16 dicembre 2011, n. 3198.
Tar Lazio, Roma, sez. III, 1 ottobre 2013, n. 8513.
Cass. civile, SS.UU., 19 dicembre 2014, 26938.