Cassazione penale, Sez. III, 10 settembre 2015, n. 44335

 

Alimenti e bevande – Catena di supermercati – Pluralità di unità territoriali autonome – Vendita di sostanze alimentari vietate, alterate e prive degli elementi nutritivi – Frode in commercio – Configurabilità – Requisiti igienici e sanitari  dei prodotti – Accertamento – Modalità – Titolare dell’impresa – Responsabilità penale – Esclusione – Direttore di ogni supermercato – Responsabilità – Criteri di accertamento

In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società che gestisce una catena di supermercati, non è responsabile qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive. La responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti, invero, va individuata all’interno della singola struttura aziendale, non essendo necessariamente richiesta la prova della esistenza di una apposita delega. La responsabilità del titolare dell’impresa, che resta pur sempre il destinatario principale del precetto penale, va, dunque, ricostruita su altre basi, diverse dalla mera presenza di una delega scritta, che devono essere ricercate esclusivamente nella norma che giustifica, ai sensi dell’art. 43, c.p., l’addebito della condotta anche a titolo colposo. Qualora, dunque, la società  sia titolare di più punti vendita e il supermercato sia dotato di un direttore, occorre accertare che la dimensione dell’impresa non impedisca il monitoraggio del direttore stesso, la capacità ed idoneità tecnica di questi, la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del direttore e, comunque, che il fatto non derivi da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali di pertinenza esclusiva del titolare dell’impresa.