Corte di Cassazione penale, sez. IV, 12 marzo 2021, n. 9832

Omicidio stradale colposo – Investimento di un pedone durante l’attraversamento della strada viscida per la pioggia battente –  Caso fortuito – Esclusione – Fattispecie

La presenza del fondo stradale bagnato deve indurre il conducente dell’auto a una guida con maggiore prudenza poiché, sulla base della comune esperienza, una siffatta situazione ambientale determina la sensibile riduzione della presa sull’asfalto da parte delle ruote. Infatti, l’asfalto scivoloso per la pioggia può configurare il caso fortuito esclusivamente quando la pioggia si presenti in maniera improvvisa e in quanto tale non prevedibile da parte del conducente. Nella fattispecie, il conducente di un’autovettura è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.)  per aver investito un pedone mentre era intento ad attraversare la strada resa viscida dalla pioggia battente sulla base di un testimone che aveva visto il predetto pedone già a metà della carreggiata nel momento in cui era stato travolto.