Tribunale di Bologna, ordinanza 10 marzo 2021

Contratto – Inadempimento – Danno non patrimoniale – Risarcimento – Obbligo – Sussiste – Fattispecie in tema di rimozione del profilo personale da parte di un social network

La rimozione del profilo personale operata d’imperio e senza una specifica motivazione da parte di un social network si configura come un abuso che, incidendo direttamente sulla vita di relazione, comporta un danno non patrimoniale che deve essere adeguatamente risarcito. Nella fattispecie, un avvocato si vedeva rimuovere il profilo da parte di Facebook che, alle sue richieste di spiegazioni, non forniva una adeguata motivazione. Per i giudici si configura un danno grave di natura non patrimoniale risarcito con una somma pari a € 12.000,00.