Corte di Cassazione penale, sez. II, 29 novembre 2021, n. 44337

Intermediazione finanziaria – Bitcoin – Vendita attraverso sito informatico –  Reato ex art. 166, comma primo, lett. c), d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Configurabilità

La vendita di bitcoin resa pubblica attraverso un sito informatico come una vera e propria proposta di investimento è soggetta a tutti gli adempimenti ex art. 91 e seguenti d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 la cui omissione configura il reato di cui all’art. 166, comma primo, lett. c), d. lgs. n. 58/1998 che punisce chiunque offre fuori sede ovvero chiunque promuove o colloca attraverso tecniche di comunicazione a distanza prodotti o strumenti finanziari, servizi o attività di investimento. Infatti, i bitcoin acquistati con finalità di investimento si possono ritenere un prodotto finanziario con la conseguenza che la valuta virtuale deve essere disciplinata attraverso le norme sull’intermediazione finanziaria che assicurano il diritto a tutela dell’investitore.