Reato di stalking – Messaggi inviati su un social network – Configurabilità – Condizioni e presupposti – Fattispecie
Premesso che si configura il delitto di stalking (art. 612-bis c.p.) qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, sussiste il reato di stalking e non quello meno grave di minaccia o molestia, qualora in un arco temporale relativamente ristretto il marito, in preda a una forma morbosa di gelosia, abbia inviato, attraverso un social network, a un amico della moglie numerosi messaggi con contenuto intimidatorio e offensivo tali da ingenerare paura e ansia per la propria incolumità.