Corte di Cassazione penale, sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 39

Reato di peculato – Condizioni e presupposti – Funzionario comunale – Gestione di fatto del servizio contabile – Configurabilità del reato –  Truffa aggravata – Esclusione –  Fattispecie

Si configura il reato di peculato e non quello di truffa aggravata nella condotta del funzionario che, come dipendente di un Comune con funzioni di titolare del servizio finanziario, si sia appropriato più volte di somme di somme di denaro non dovuto, a nulla rilevando che il predetto funzionario sia stato sostituito dall’incarico sulla base di una specifica delibera comunale e che non fosse avvenuto il passaggio di consegne con il nuovo titolare del servizio. Infatti, si è in presenza del reato di peculato ogniqualvolta il pubblico funzionario si sia trovato, pur in base a consuetudini irrituali diffuse nell’ufficio in cui lavora, nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro o valori di pertinenza dell’Amministrazione: beni così entrati nella sua disponibilità proprio in ragione del servizio prestato non in maniera occasionale o casuale, e neppure in forma propriamente illegale, ma nell’espletamento di un rapporto giuridico funzionale gestito con modalità tali da consentirgli stabilmente di inserirsi di fatto nel maneggio dei beni medesimi.

Nella fattispecie, il funzionario aveva emesso a suo favore una serie di mandati di pagamento privi di una legittima giustificazione amministrativa-contabile ovvero aveva inserito nel proprio cedolino dello stipendio indennità che non erano dovute continuando a gestire il servizio  anche dopo l’avvenuta formale sostituzione.