Corte di Cassazione penale, sez. V, 7 marzo 2023, n. 9466

Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto – Art. 131-bis c.p. così come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150 –  Questione sopravvenuta nel giudizio di legittimità – Deducibilità e rilevabilità – Anche d’ufficio

 

La questione dell’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis, c.p., così come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, in quanto non deducibile in precedenza, e la Corte di Cassazione, ove abbia ravvisato la sussistenza dell’esimente, può dichiararla anche d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p. pur in caso di ricorso inammissibile.


La predetta norma di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, in base a quanto disposto dall’art. 6, d. l. n. 162/2022. Sulla natura della norma in esame soccorre il diritto vivente: l’istituto ha natura sostanziale ed è applicabile, per fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione, e solo per quest’ultimi, la relativa questione, in applicazione dell’art. 2 comma 4, c.p. e dell’art. 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile (cfr. Corte di Cassazione penale, sezioni unite 25 febbraio 2016, n. 13681). Da ciò discende, che la norma in esame, così come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, comma 4, c.p. in quanto legge più favorevole rispetto a quella previgente. Pertanto, la relativa questione, ove non proponibile col gravame o durante il giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609 comma 2, c.p.p., e se la Corte di Cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche ex officio ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 120, comma 1, lett. i), c.p.p. (Cfr. Corte di Cassazione penale, sezioni unite 25 febbraio 2016, n. 13681).