Corte di Cassazione penale, sez. IV, 27 novembre 2023, n. 47403

Omicidio colposo – Incidente autostradale – Ubriachezza e imprudenza del pedone – Irrilevanza – Fattispecie

La condotta connotata da imprudenza e dallo stato di ubriachezza dal pedone investito e ucciso dal conducente di un’autovettura sono del tutto irrilevanti nel determinare la condanna del conducente per omicidio colposo. Di fatti, la sua responsabilità si colloca nei parametri della colpa generica e specifica per violazione delle norme contenute nel Codice della strada le quali impongono al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Pertanto, al fine della configurabilità del reato di omicidio colposo si devono valutare: l’orario, il contesto e la collocazione del pedone, fattori concomitanti che impongono al conducente una più elevata attenzione nella guida e la riduzione della velocità.  Nella fattispecie, l’incidente automobilistico era avvenuto lungo una strada provinciale del Piemonte.