Corte di Cassazione penale, sez. VI, 15 marzo 2024, n. 11085

Reato di omissione di atti d’ufficio – Guardia medica – Visita domiciliare – Rifiuto – Erronea diagnosi – Decesso del paziente – Configurabilità del reato – Omicidio colposo – Esclusione – Fattispecie

Si configura il reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) e non quello più grave di omicidio colposo (art. 589 c.p.) nella condotta della guardia medica che, rifiutandosi di effettuare la visita domiciliare, abbia effettuato una diagnosi erronea a seguito della quale si era verificato il decesso del paziente. Nella fattispecie, la diagnosi errata stata di mera gastroenterite mentre il paziente era successivamente deceduto per un infarto.