Giudizio penale – Ricorso per cassazione – Articolato in un numero abnorme di censure – Inammissibilità – Fattispecie in tema di violenza sessuale
E’ inammissibile il ricorso per cassazione articolato in un eccessivo numero di censure con oggetto gli stessi capi di imputazione e i medesimi punti e questioni della sentenza impugnata, configurandosi una serie di argomentazioni che confondono l’esposizione delle censure rendendo difficoltosa la precisa individuazione delle questioni sottoposte all’esame della Suprema Corte. La prolissità espositiva come indice sintomatico della genericità delle domande si deve desumere confrontando le specifiche censure presenti nell’atto di impugnazione con le argomentazioni della motivazione poste a fondamento della decisione impugnata. Del resto il Protocollo d’intesa intercorso tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015, in applicazione dell’art. 606 c.p.p. impone la chiarezza e la sinteticità nella esposizione dei motivi del ricorso. Nella fattispecie, il ricorso aveva come oggetto il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).