Cassazione penale, Sez. III, 12 maggio 2015, n. 49985

Igiene e sanità – Rifiuti – Fanghi – Lavaggio da materiali inerti – Cava – Disciplina sui rifiuti – Applicabilità – Condizioni

I fanghi derivanti dal lavaggio di materiali inerti provenienti dalla coltivazione di una cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono entro il ciclo produttivo dell’estrazione e della connessa pulitura, mentre nel caso in cui gli stessi siano sottoposti ad una successiva e diversa attività di lavorazione vanno considerati alla stregua di ordinari rifiuti, sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica.