Accordi

Accordi tra Pubbliche Amministrazioni – Accordi che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La principale figura legislativamente prevista di questi accodi tra amministrazioni è il c.d. accordo di programma, strumento di coordinametno tra le amministrazioni interessate alla programmazione e la realizzazione di opere o interventi che coinvolgono più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale). Con gli accordi di programma le pubbliche amministrazioni coinvolte concordano e coordinano le rispettive azioni scavalcando così i limiti legislativamente imposti alla propria competenza e concludendo rapidamente il procedimento il cui ordinario svolgimento avrebbe richiesto l’espletamento di una pluralità di subprocedimenti. L’accordo di programma stabilisce i tempi, le modalità le forme di finanziamento dell’opera o dell’intervento da realizzare, prevedendo eventualmente anche procedimenti di arbitrato nonché interventi surrogatori in caso di inadempienze dei soggetti partecipanti.

Accordi tra privati e Pubbliche Amministrazioni – Accordi definiti tra la Pubblica Amministrazione e i privati nel corso di un procedimento amministrativo ed aventi ad oggetto l’esercizio di un potere amministrativo.
Quando l’accordo condiziona la conclusione del procedimento stesso predeterminando il contenuto del provvedimento finale si parla di accordi procedimentali,quando l’accordo conclude il procedimento amministrativo in luogo del provvedimento si parla di accordi sostitutivi di provvedimento.
Nel primo caso uno degli atti dell’iter procedimentale non viene dalla Pubblica Amministrazione ma è da essa concordato col destinatario dell’emanando provvedimento finale; nel secondo caso, invece, l’iter procedimentale si chiude non con un atto autoritativo, ma con una deliberazione concordata.
Gli accordi devono essere stipulati per atto scritto a pena di nullità e ad essi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili; le controversie relative agli accordi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Un., 12 novembre 2001, n. 14031; Cass., Sez. Un., 2 marzo 2001, n. 87; Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2001, n. 25; Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2000, n. 1262; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 264.

(Silvia Lanzaro)