Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2018, n. 2786

Igiene e sanità – Rifiuti – Abbandono o deposito – Bonifica – Rimozione – Responsabilità solidale del responsabile dell’abbandono o del deposito e del proprietario dell’area – Condizioni – Responsabilità oggettiva del proprietario o detentore dell’area – Esclusione

 

Alla rimozione dei rifiuti abbandonati è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti stessi e, in via solidale, il proprietario dell’area (o chi ne abbia a qualunque titolo la disponibilità) ove a quest’ultimo sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti.