Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza 25 maggio 2018, n. 13068

Contratti bancari – Contratto di conte corrente – Forma scritta – Necessità – Disposizioni impartite dal correntista alla banca – Forme particolari – Esclusione – Libero accordo tra le parti contraenti – Legittimità

Per quanto attiene la forma dei contratti bancari viene richiesto il requisito della forma scritta di cui all’art. 117 T.U.B. per il contratto di conto corrente che non si estende alle disposizioni di volta in volta impartite dal correntista le quali non richiedono forme particolari e sono lasciate alla libera determinazione dei contraenti.