TAR Lazio, Roma. Sez. I – Ter, 15 ottobre 2018, n. 9992

Appalto – Gara – Offerta anomala – Verifica facoltativa della congruità – R.U.P. – Poteri discrezionali – Sussistono – Mancato superamento delle soglie di anomalia – Irrilevanza

Fatti salvi i casi in cui la verifica dell’anomalia è obbligatoria, residua in capo alla Stazione Appaltante e nello specifico al R.U.P., a prescindere da una espressa attivazione della Commissione giudicatrice, una ampia discrezionalità in ordine alla scelta di procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto, a nulla rilevando che le offerte non superano le soglie di anomalia.