Il reato di appropriazione indebita aggravata da parte dell’Amministratore del Condominio

Di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Si configura il reato di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.) ogni volta che l’amministratore di un condominio faccia confluire somme di denaro dei condomini non sul conto corrente postale o bancario intestato al condominio, bensì su un conto corrente proprio o intestato a parenti (Cassazione Penale, sez. II, 19729/2018 e n. 15800/18).

Il predetto reato ricorre anche quando all’atto del passaggio delle consegne con il nuovo amministratore si scoprono irregolarità di vario tipo elencate di seguito.

1) La mancata consegna della documentazione condominiale “giustificata” con presunti crediti vantati verso singoli condomini.

2) Prelevamenti dal conto corrente condominiale per coprire “buchi” contabili di singoli condomini morosi.

3) Prelevamenti privi di giustificazioni contabili.

4) Emissione di assegni incassati direttamente da terzi privi di specifiche causali riferibili all’interesse del condominio.

Particolare attenzione merita l’operazione di prelevamento dal c/c del condominio per coprire i mancati versamenti da parte di singoli condomini rubricato al n. 2) del precedente elenco. Per non incorrere nel reato di appropriazione indebita aggravata, l’amministratore deve procedere nel seguente modo:

  1. a) emettere un sollecito di pagamento;
  2. b) far adottare un atto di diffida e messa in mora da un avvocato;
  3. c) richiedere al su menzionato avvocato di notificare al condomino inadempiente un ricorso per decreto ingiuntivo.

Sul tema dell’appropriazione indebita aggravata si ritiene opportuno segnalare la sentenza n. 5261 emessa il 1 febbraio 2019 dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione Penale nella quale la Suprema Corte si sofferma sulle prove per accertare le appropriazioni indebite ritenendo utile anche il confronto tra il tenore di vita dell’amministratore e il reddito imponibile denunciato al fisco.