Straniero – Permesso di soggiorno – Per motivi umanitari – Livello di integrazione – Prova – Non è sufficiente – Diritti inviolabili – Compromissione – Valutazione – Necessità – Fattispecie
In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari la prova riguardante l’integrazione dello straniero non è sufficiente poiché si deve valutare la specifica compromissione dei diritti inviolabili cui sarebbe esposto nell’ipotesi di un rimpatrio. Nella fattispecie, l’integrazione dello straniero consisteva nello svolgimento di una stabile attività lavorativa.