Corte di Cassazione, sez. I, 18 settembre 2020, n. 19520

Straniero – Permesso di soggiorno – Per motivi umanitari – Livello di integrazione – Prova – Non è sufficiente – Diritti inviolabili – Compromissione – Valutazione – Necessità –  Fattispecie

In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari la prova riguardante l’integrazione dello straniero non è sufficiente poiché si deve valutare la specifica compromissione dei diritti inviolabili cui sarebbe esposto nell’ipotesi di un rimpatrio. Nella fattispecie, l’integrazione dello straniero consisteva nello svolgimento di una stabile attività lavorativa.