TAR Toscana, sez. II, 8 marzo 2021, n. 363

Demanio e patrimonio – Demanio marittimo – Concessione demaniale – Proroga automatica – Delibera comunale – Illegittimità –  Fattispecie

E’ illegittima la delibera comunale che dispone sino al 2033 la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo di cui all’articolo uno, comma 682 e seguenti, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in quanto le predette disposizioni legislative devono essere disapplicate poiché in contrasto con l’art. 12, Direttiva 2006/123/ CE che subordina il rilascio e/o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime allo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica tra i  soggetti candidati a divenire concessionari  nel rispetto del principio di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. Nella fattispecie, il Comune di Piombino prorogava fino al 31 dicembre 2033 la scadenza delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative. (Cfr. art. 37 Codice della navigazione; Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 394).