TAR Lazio, Roma, sez. I ordinanza 26 marzo 2021, n. 1946

Istruzione pubblica – Emergenza sanitaria – COVID -19 – Regioni ad alto rischio (c.d. “zona rossa”) – Diposizioni in tema di Didattica a distanza (D.A.D.) – Motivazione adeguata in termini di proporzionalità e adeguatezza – Obbligo a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sussiste – Testo integrale del provvedimento

In riferimento alla lotta e al contenimento della diffusione del virus COVID-19, la presidenza del Consiglio dei Ministri deve riesaminare sotto il profilo della proporzionalità e della adeguatezza le misure adottate in merito alla Didattica a Distanza (D.A.D.) nelle c.d. “zone rosse” ad alto rischio dell’intero territorio regionale motivando adeguatamente il D.P.C.M. n. 30/2021, nella parte in cui contempla la sospensione totale della didattica in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado, con eccezione delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado e del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte ove è stato disposto nelle predette zone rosse regionali la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine  e grado.

 

TAR Lazio, sez. I, ordinanza 24 – 26 marzo 2021, n. 1946
Presidente Savio Amodio – Estensore Brancatelli

Considerato che con il gravame introduttivo è stato impugnato il DPCM del 14 gennaio 2021, nella parte in cui ha previsto la sospensione totale della didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (eccetto le classi prime delle scuole secondarie di primo grado), nell’intero territorio di regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zona rossa”);
Rilevato che con motivi aggiunti viene impugnato il DPCM del 2 marzo 2021, nella parte in cui ha disposto nelle medesime zone la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, censurato sotto il profilo della carenza di proporzionalità ed adeguatezza e avuto riguardo a questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione ai decreti legge che hanno autorizzato l’emanazione del DPCM;
Dato atto, preliminarmente, quanto alle eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale:
– che i ricorrenti sono studenti e genitori di figli minori iscritti a istituzioni scolastiche site in regioni interessate dalla applicazione delle misure contestate;
– che il D.L. n. 30/2021 non ha inciso sulla disciplina propria delle zone “zone rosse” come determinata nel DPCM gravato con motivi aggiunti;
Osservato che i ricorrenti deducono anche sull’insufficienza dell’istruttoria sottesa alle previsioni impugnate, argomentando che la scuola non dovrebbe essere considerata quale luogo privilegiato di contagio e producendo una serie di ricerche che evidenziano come l’interruzione della didattica in presenza abbia rappresentato e rappresenti un moltiplicatore delle diseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico;
Considerato che il DPCM impugnato con motivi aggiunti richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico numeri 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e che peraltro dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole;
Considerato che il DPCM richiama anche il parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico in occasione della seduta del 27 febbraio 2021, documentato dal verbale n. 161, il quale ha raccomandato il mantenimento dell’attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, affermando che “possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche…nelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l’incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave” e che il C.T.S. non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione;
Considerato, peraltro, che le ricordate considerazioni del CTS si fondano su dati forniti dall’Istituto di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla documentazione offerta in giudizio non si evince in che modo ed in quale sede tali informazioni siano state analizzate ed interpretate dal Comitato Tecnico Scientifico;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che le impugnate previsioni del DPCM 2 marzo 2021 non appaiono supportate da una adeguata istruttoria e che in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente;
Considerato, per quanto attiene al periculum in mora, che nel bilanciamento degli interessi in gioco l’esigenza cautelare prospettata dai ricorrenti possa trovare adeguata tutela ordinando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato;
Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere all’indicato riesame prima che il DPCM 2.3.21 perda efficacia, e che a tal fine si ritiene congruo assegnare il termine del 2 aprile 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare ai soli fini del riesame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle impugnate previsioni contenute nel DPCM 2.3.2021 nei termini e nei sensi di cui in motivazione.
Spese della fase compensate.
Fissa per la decisione del merito l’udienza del 14 luglio 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.