Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 aprile 2021, n. 10012

Notificazione – Atto impositivo a livello tributario – Atto processuale – Notificazione attraverso servizio postale – Irreperibilità o rifiuto del destinatario – Perfezionamento della notifica – Requisiti – Individuazione

In tema di notificazione di un atto impositivo o di un atto processuale attraverso il servizio postale, alla luce delle disposizioni di cui alla L. n. 890/1982, qualora l’atto non venga consegnato direttamente al destinatario a seguito del suo rifiuto a riceverlo o per la sua temporanea assenza ovvero per l’assenza o l’inidoneità di altri soggetti a riceverlo, la prova del perfezionamento della predetta notificazione può essere fornita dal soggetto notificante esclusivamente attraverso la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della lettera raccomandata.