Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 22 dicembre 2021, n. 6790

Igiene e sanità – Emergenza sanitaria COVID-19 – Casa di riposo per anziani – Direttore sanitario – Rifiuto di sottoporsi a vaccinazione – Sospensione dal servizio e dalla retribuzione – Legittimità – Smart working – Rifiuto – Legittimità –  Esibizione di generica certificazione medica – Irrilevanza – Fattispecie

A seguito del rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID- 19, è legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del medico con funzioni di direttore sanitario di una casa di riposo per anziani come è legittimo il rifiuto opposto alla sua richiesta di smart working, a nulla rilevando la certificazione medica prodotta con la quale veniva esonerato dalla vaccinazione sulla base di generici e non meglio specificati motivi di salute. Infatti, la vigente normativa (d. l. n. 44/2021) prevede l’esenzione dall’obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Inoltre, alla Azienda Sanitaria Locale compete la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato, il quale peraltro, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica della Azienda Sanitaria Locale, deve consentire all’amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero. Nella fattispecie, il direttore sanitario di una casa di riposo per anziani rifiutava di sottoporsi a vaccinazione contro il COVID-19 e per tale motivo non solo veniva sospeso dal servizio e dalla retribuzione ma gli veniva anche negato di svolgere il proprio lavoro da casa.