Corte di Cassazione penale, sez. V, 10 febbraio 2022, n. 4890

Reato di stalking – Remissione della querela – In sede extraprocessuale – Estinzione del reato – Inconfigurabilità – Fattispecie

In tema di stalking non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell’impugnazione, in quanto atto non perfezionato davanti all’autorità giudiziaria, né davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612-bis, quarto comma, c.p., facendo riferimento alla remissione processuale, evoca la disciplina che risulta dal combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. che prevede la possibilità di effettuare la remissione soltanto con tali modalità procedurali.  Nella fattispecie, gli atti persecutori riguardavano l’ex fidanzata del soggetto condannato per stalking e la famiglia di quest’ultima.