Corte di Cassazione, sez. I, 8 febbraio 2022, n. 4035

Famiglia – Divorzio dei coniugi – Figlio maggiorenne – Assegno di mantenimento – Riduzione – Condizioni e presupposti –  Fattispecie

E’ legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne quando quest’ultimo, avendo completato il ciclo di studi universitari, si stia avviando allo svolgimento di un’attività libero-professionale. Infatti, il predetto assegno deve essere parametrato alla condizione economica ed alle esigenze del figlio stesso. L’ammontare dell’assegno di mantenimento è frutto del bilanciamento tra i due su menzionati profili e non può fondarsi in esclusiva sulla capacità economico-reddituale dell’obbligato. Nella fattispecie, il figlio aveva completato il corso di laurea in giurisprudenza e si accingeva ad intraprendere la professione di avvocato. Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha ridotto l’assegno di mantenimento erogato dal padre portandolo da 1.500,00 euro mensili a 800,00 euro.