TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 17 marzo 2022, n. 3080

Comune e provincia – Comune con popolazione inferiore a quindicimila abitanti – Vicesindaco che sostituisce il sindaco sospeso dall’esercizio della funzione – Potestà –Individuazione – Fattispecie di vicesindaco non membro del Consiglio comunale

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, allorché il vicesindaco sostituisca il primo cittadino in caso di sospensione di quest’ultimo dall’esercizio della funzione disposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, i poteri vicariali esercitati non incontrano, nel vigente sistema normativo, alcuna esclusione o limitazione a particolari categorie di atti, estendendosi anche alle funzioni, spettanti al sindaco, di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale, e ciò anche nell’ipotesi in cui il vicesindaco non faccia parte del cennato organo elettivo tanto perché, sin dall’inizio, non ha mai rivestito la carica di consigliere quanto perché, come nel caso di specie, abbia successivamente rassegnato le dimissioni per divenire esclusivamente componente della giunta.