Sottrazione di persone incapaci – Trasferimento di residenza non concordato con l’ex marito – Configurabilità del reato – Presupposti e condizioni – Fattispecie
Il trasferimento della propria residenza non concordato con l’ex marito configura il reato di cui all’art. 574 c.p. (sottrazioni di persone incapaci) qualora il menzionato allontanamento determini l’impossibilità per il padre di frequentare il figlio minore generando una interruzione significativa del legame tra il minore e il genitore ostativo allo svolgimento della loro relazione affettiva. Nella fattispecie, l’ex moglie, dopo il divorzio, cambiava la propria residenza senza un preventivo accordo con l’ex marito stabilendosi a oltre seicento chilometri di distanza.