Consiglio di Stato, sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2192

Demanio e patrimonio – Demanio marittimo – Concessioni per finalità turistiche e ricreative – Proroga automatica – Esclusione –

L’art. 12, Direttiva 2006/123/CE, laddove stabilisce  il divieto del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, ha natura di norma self executing, pertanto è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto o che dovessero disporre la proroga automatica delle menzionate concessioni sono in palese contrasto con essa e di conseguenza non devono essere applicate.

Si riconferma la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, n. 18:

Demanio e patrimonio – Demanio marittimo – Concessioni per finalità turistiche e ricreative – Proroga automatica – Illegittimità – Prorogabilità – Sino al 31 dicembre 2023

Le norme nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, compresa la moratoria introdotta dall’art. 182, comma secondo, d. l. n.34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020 a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla epidemia di COVID-19, sono in illegittime perché in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e più precisamente con l’art. 49, T.F.U.E. e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. Pertanto le predette norme devono essere disapplicate dai giudici e dalla P.A. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che sarebbe prodotto da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, tenendo conto dei tempi tecnici necessari alle amministrazioni per predisporre le procedure di gara richieste e auspicando che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata priva di effetti perché in palese contrasto con le norme dell’Unione Europea.