Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 24 maggio 2023, n. 14432

Imposte e tasse – Imposta di registro – Atto notarile – Enunciazione di altri atti, scritti o verbali non registrati – Rilevanza ai fini dell’imposta di registro – Condizioni e presupposti

Ai fini dell’imposta di registro, qualora nell’atto notarile, anche registrato telematicamente, siano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle stesse parti, ma non registrati, la cui configurazione giuridica non richieda accertamenti di fatti extratestuali né tantomeno valutazioni interpretative particolarmente complesse, a condizione che, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termini fissi, gli effetti dei medesimi non siano già venuti a cessare o cessino con l’atto che li enuncia, l’imposta dovuta per tali atti ex art. 22, DPR n. 131/1986 deve qualificarsi come imposta principale e, per poterla richiedere in rettifica dell’autoliquidazione, legittimamente la competente amministrazione  può emettere un avviso di liquidazione ex art. 42, comma 1, primo periodo, DPR n. 131/1986 e art. 3-ter, comma 1, d.lgs. n. 463/1997. In siffatto caso, ai sensi dell’art. 57, comma 1, DPR n. 131/1986, il notaio che ha ricevuto l’atto, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell’imposta di registro in via solidale con le parti dello stesso atto.