TAR Lazio, sez. III-bis, 3 agosto 2023, n. 13042

Istruzione pubblica – Gravi insufficienze –  Bocciatura – Illegittimità – Fattispecie

Considerato che la bocciatura non deve essere una misura sanzionatoria e punitiva dello studente ma uno strumento formativo per consentire agli allievi di affrontare il proseguimento degli studi senza particolari sofferenze e con una maggiore maturazione culturale generale, è illegittima la bocciatura dell’alunno qualora il Consiglio di classe non abbia adeguatamente valutato la condotta scolastica generale del minore, sempre rispettoso dei compagni di classe e dei docenti, del suo costante impegno nel colmare il deficit di preparazione e della mancata attuazione di percorsi formativi da parte delle scuola per colmare le lacune degli allievi. Nella specie, si trattava di un’alunna della prima classe della Scuola secondaria di primo grado che presentava sei insufficienze di cui una grave.