Lesioni personali colpose – Sinistro stradale – Condanna nei due gradi di merito – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Compagnia di assicurazione – Condanna alle spese processuali e alla rifusione per quelle di difesa sostenute dalla parte civile
La condanna nei due giudizi di merito (primo e secondo grado) per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) a seguito di sinistro stradale e la pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla compagnia di assicurazione legittima la Suprema Corte a condannare quest’ultima alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.