Atti persecutori – Episodi sporadici e occasionali in ambito condominiale – Esclusione – Fattispecie
Premesso che il reato di atti persecutori consiste in condotte reiterate, minacce o molestie tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero capaci di ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva con la vittima della persecuzione, tali da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita (art. 612-bis, c.p.), episodi non minacciosi né tantomeno violenti, diradati nel corso del tempo, all’interno della compagine condominiale non configurano il reato in questione. Nella fattispecie, un condomino rivolgeva sporadicamente parole ingiuriose verso taluni vicini di casa presi di mira e in una sola occasione spargeva intenzionalmente una sostanza disinfettante sul balcone di loro proprietà.