Corte di Cassazione, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727

Famiglia – Separazione – Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – Domanda congiunta e cumulata – Ammissibilità

In tema di crisi familiare, all’interno del procedimento ex art. 473-bis.51 c. p. c (procedimento su domanda congiunta) è ammissibile il ricorso dei coniugi con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, si tratta di un cumulo oggettivo di domande connesse in riferimento alla causa petendi finalizzate a regolare la crisi matrimoniale, che le parti ritengono essere irreversibile, all’interno di un percorso che conduce allo scioglimento del vincolo coniugale.