Corte di Cassazione, sez. II, 13 ottobre 2023, n. 28572

Giudizio civile – Conciliazione tra le parti – Effetti – Parcella del C.T.U. – Fattispecie

Nell’ipotesi di conciliazione tra le parti e di conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, di cessazione della materia del contendere o di cancellazione della causa dal ruolo, il C.T.U. può agire nei confronti di ogni singola parte, a meno che il fatto estintivo del giudizio non sia antecedente alla nomina del consulente, configurandosi un rapporto di solidarietà passiva tra le parti in causa e il C.T.U. Nella fattispecie, si trattava di una consulenza tecnica con oggetto il fallimento di una società.