Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, 26 ottobre 2023, n. 6727

Ordinanza di custodia cautelare – Imputato o indagato che non conosce la lingua italiana – Omessa traduzione – Effetti

L’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 c.p.p. e dell’art. 292 c. p. p. Qualora non sia già emerso che l’indagato o l’imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti resta valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un termine congruo; la mancata traduzione determina la nullità dell’ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ex art. 178 lett. e) c. p. p.