Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9265

Alimenti e bevande – Sanità degli alimenti – Principio di precauzione – Regola della proporzionalità e della ragionevolezza – Applicabilità – Condizioni e presupposti – Fattispecie in tema di produzione e commercializzazione di prosciutto

Il c.d. “principio di precauzione” impone alle competenti autorità di adottare provvedimenti appropriati per scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto. In buona sostanza il predetto principio si traduce in una serie di provvedimenti ed atti preventivi rispetto al pregiudizio per la salute pubblica che con essi si intende scongiurare. I principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono alla P.A. di bilanciare adeguatamente l’interesse privato alla commercializzazione dei prodotti e le contrapposte esigenze di tutela della salute pubblica, con la conseguenza che il peso di scelte cautelative, imposte dal dubbio residuale sui margini di rischio, debba gravare sul soggetto responsabile della condotta illecita.
Nella specie si trattava di un provvedimento emesso dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale , con il quale l’amministrazione ordinava, tra l’altro, che i lotti di prosciutto, nei quali era stata riscontrata la presenza di antiparassitari nelle parti superficiali utilizzati al fine di contrastare l’infiltrazione di larve vermiformi di insetti, fossero sottoposti a un’idonea eliminazione della cotenna e del grasso di rivestimento, per garantire l’integrità del prodotto rispetto a possibili contaminazioni nelle parti interne. L’atto de quo è stato ritenuto conforme sia al principio di precauzione sia alla regola di proporzionalità e di ragionevolezza.