Provvedimento del 28 settembre 2023
Registro dei provvedimenti
- 429 del 28 settembre 2023
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la
prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
(di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di
seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
VISTA la nota del 20 ottobre 2021 della polizia municipale di Arezzo;
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
- L’attività istruttoria.
Con la nota del 20 ottobre 2021, la polizia municipale di Arezzo, a seguito della segnalazione di
Arezzo Case spa, rappresentava l’installazione, sulla parte esterna dell’immobile assegnato al sig.
XX, di due telecamere idonee a riprendere la pubblica via.
Con la richiesta di informazioni del 17 ottobre 2022, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n.
196 del 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e notificata attraverso il
Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, veniva avviata
un’istruttoria preliminare, invitando il sig. XX a riferire in ordine all’oggetto della segnalazione e
contestualmente si delegavano al Nucleo gli opportuni accertamenti.
Nel corso delle verifiche effettuate in data 16 novembre 2022, veniva dichiarato che l’impianto di
videosorveglianza era stato installato a seguito del verificarsi di episodi di microcriminalità, a
protezione delle persone e delle autovetture di proprietà, parcheggiate nelle aree di sosta
antistanti, una delle quali di pertinenza del condominio e assegnata al sig. XX.
In relazione all’angolo di visuale delle telecamere veniva precisato che l’impianto si compone di
quattro telecamere di cui due “a ripresa delle due parti di strada adiacenti all’ingresso; al riguardo
faccio presente che con queste ultime due telecamere vengono riprese appositamente parti di
strada e di aree di sosta pubbliche dove non sono riconoscibili volti oltre la posizione dell’auto e le
targhe degli autoveicoli parcheggiati e/o in transito, proprio per scongiurare gli eventi sopra
descritti e per poter eventualmente individuare gli autori delle attività criminose svolte nelle
adiacenze della mia abitazione”.
In sede di controllo venivano acquisiti rilievi fotografici attestanti l’angolo di visuale di ripresa delle
telecamere (all. 1 e 2 del verbale).
- L’avvio del procedimento
Con la comunicazione del 27 gennaio 2023, l’Ufficio, attraverso il Nucleo, notificava al sig. XX
l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, in
relazione alla ripresa di aree non di diretta pertinenza e, in particolare, di spazi pubblici e al
correlato trattamento di dati personali posto in essere, in assenza di un idoneo presupposto di
liceità in violazione degli art. 5, par.1, lett. a) e 6, par. 1, del Regolamento.
In data 24 marzo, l’avv. Elisa Fornaciari, nell’interesse del sig. XX, inviava le memorie difensive
(art. 18 della legge n. 689/1981) con contestuale richiesta di essere sentiti dall’Autorità (art. 166,
comma 6, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Nelle memorie difensive, a integrazione di quanto già dichiarato in sede di ispezione, veniva
precisato che il sig. XX risiede in un quartiere residenziale di edilizia sociale di circa 3000 abitanti
e che, nel 2014, decise di installare, tramite la società Sicurtek, 4 telecamere “al fine di tutelare la
propria persona, la propria famiglia (moglie e 2 figli minori), oltre alle autovetture di sua proprietà
parcheggiate nelle aree di sosta antistanti l’abitazione e di cui una di pertinenza del condominio” le
cui registrazioni sono conservate per 48 ore per poi essere cancellate.
Con particolare riferimento alle due telecamere direzionate verso l’area esterna alla proprietà, la
parte dichiarava che esse riprendono prevalentemente l’automezzo di proprietà ubicato nel posto
auto assegnato, parte della strada adiacente e parte di aree di sosta pubbliche.
La parte poi precisava che “le telecamere sono state regolate in modo tale che i volti e comunque
le persone non sono riconoscibili: non sono riconducibili le targhe delle auto parcheggiate o in
transito nell’area pubblica”.
Si rappresentava inoltre che il sig. XX, in qualità di titolare del trattamento, sin dal 2014 aveva
provveduto ad affiggere 4 cartelli di informativa che indicano la presenza di telecamere e che la
decisione di installare le telecamere era stata presa a causa di numerosi atti di vandalismo
avvenuti nella zona e riportati anche dalle testate locali.
Infine, il sig. XX ha dichiarato di essere parte offesa in diversi procedimenti penali e di aver potuto
sporgere denuncia per furto contro ignoti, grazie alla visione delle immagini delle proprie
telecamere e inoltre che la stessa polizia municipale di Arezzo “ha prelevato le immagini della
telecamera a seguito di denuncia querela del vicino di casa di XX per il furto di un cane pitbull, che
ha permesso di risalire ai ladri”.
La parte, infine, dichiarava di aver adottato, a seguito dell’apertura dell’istruttoria, talune misure
per conformare il trattamento dei dati al Regolamento, riducendo le aree pubbliche riprese
mediante l’adozione di opportuni mascheramenti (all. 5 alle memorie difensive); in relazione ai
cartelli di informativa già presenti si è inoltro provveduto a integrarli con l’indicazione esplicita del
titolare del trattamento e dei tempi di conservazione delle immagini (all. 4 alle memorie difensive).
Nel corso dell’audizione svoltasi in data 25 maggio 2023, la parte nel ribadire quanto già
rappresentato nella nota del 24 marzo 2023, precisava inoltre che l’installazione delle telecamere
è avvenuta in buona fede, per esigenze di tutela delle proprietà e delle persone, in ragione degli
episodi di furto avvenuti in passato e delle minacce subite dal sig. XX e in relazione alle quali sono
in corso procedimenti penali che lo vedono coinvolto in qualità di parte offesa.
Inizialmente le telecamere riprendevano l’intera via anche se non erano riconoscibili le targhe
delle auto riprese ma, al fine di conformare il trattamento alla normativa in materia di protezione
dei dati personali, sono state installate sulle telecamere esterne (n. 3 e 4) delle maschere di
oscuramento che hanno limitato la ripresa all’autovettura del sig. XX parcheggiata sul posto
assegnato e allo spazio antistante (necessario per poter risalire agli autori di eventuali atti di
vandalismo o di danneggiamento ai danni della stessa) .
La parte, infine. dichiarava che avrebbe modificato l’oscuramento già impostato sulla telecamera
- 3, in modo da riprendere soltanto la propria autovettura e non anche spazi ulteriori, come
documentato nella nota trasmessa in data 19 giugno 2023.
- L’esito dell’istruttoria.
All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento, premesso che,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai
sensi dell’art. 168 del Codice, risulta accertato che il sig. XX ha effettuato un trattamento di dati
personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali
contenuta nel RGPD.
Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da
persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione
dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del
Regolamento UE 2016/679. A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che
si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza
che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse
(quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di
massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione
dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale e domestico.
Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e
le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si
estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni
(anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o
piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli
obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale
delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso
l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un
legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla
propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea
documentazione (es. denunce, minacce, furti).
In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali
attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel
Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito
dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680).
Nel caso in esame, l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee, rispetto a quelle di
pertinenza, è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del
trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di
rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.
- Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58,
par. 2, Regolamento.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si rileva quindi che, almeno fino agli interventi
correttivi di cui si è dato atto negli scritti difensivi e nella nota del 19 giugno 2023, il trattamento di
dati personali posto in essere dal sig. XX risulta illecito poiché effettuato in maniera non conforme
ai principi di “liceità” e di “minimizzazione” dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e
dell’art. 6, par. 1 del Regolamento, in considerazione del fatto che le telecamere riprendevano
“appositamente parti di strada e di aree di sosta pubbliche… proprio per scongiurare gli eventi
sopra descritti e per poter eventualmente individuare gli autori delle attività criminose svolte nelle
adiacenze della mia abitazione” (cfr. Verbale accertamenti ispettivi e rilievi fotografici, all. 1).
Rileva la circostanza che, dall’esame degli atti acquisiti in sede di informazioni, le telecamere,
seppure non con elevatissima qualità, riprendono immagini in grado di identificare le persone che
entrano nell’angolo di visuale delle stesse.
Si tiene conto del fatto che le documentate circostanze rappresentate negli scritti difensivi e in
sede di audizione sono da ritenersi meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della
condotta e che la stessa ha esaurito i suoi effetti, avendo il titolare del trattamento provveduto a
circoscrivere ulteriormente le aree riprese inserendo ulteriori fasce di oscuramento, in particolare,
sulla telecamera n. 3; in relazione a quanto precede, il caso può essere qualificato come
“violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett.
b), del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019
concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti
e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
- a) dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l’illiceità del
trattamento effettuato dal sig. XX (c.f. XX), residente in XX, nei termini di cui in motivazione,
per la violazione dell’art.5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento;
- b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce il medesimo titolare del
trattamento per la violazione dell’art.5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del
Regolamento;
DISPONE
l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi
dell’art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del
Regolamento del Garante n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10
del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta
opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del
luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede
all’estero.
Roma, 28 settembre 2023
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei