TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 9 gennaio 2024, n. 9

Edilizia economica e popolare – Alloggi – Assegnazione – Reddito ISEE – Somme percepite per risarcimento del danno biologico dovuto a infortunio sul lavoro – Non sono computabili – Graduatoria – Cancellazione – Illegittimità – Testo integrale della sentenza

Nel c.d. reddito ISEE non si devono computare le somme percepite a titolo di risarcimento del danno biologico per infortunio sul lavoro, pertanto qualora venga fatto e ciò comporti la cancellazione dalla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica tale provvedimento risulta illegittimo.

 

Pubblicato il 09/01/2024

  1. 00009/2024 REG.PROV.COLL.
  2. 00340/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 340 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale di Brescia, Cremona e Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Cristina Zeziola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria del -OMISSIS- e di tutti gli atti ad esso connessi e presupposti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale di Bs-Cr-Mn;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Ai sensi dell’art. 8 della l. reg. n. 4/2017 il Comune di Desenzano del Garda, in qualità di Comune capofila dell’Ambito Garda, indiceva un avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi Sap di cui 4 destinati da ALER agli indigenti.

In data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- presentava domanda di assegnazione.

Successivamente veniva approvata la graduatoria provvisoria, generata automaticamente dalla Piattaforma Regionale Siage e, in data 29/06/2022, veniva approvata la graduatoria definitiva.

Per effetto dello scorrimento della graduatoria, l’ultimo alloggio disponibile, per quanto riguardava i non indigenti, veniva assegnato al ricorrente.

L’accertamento di ALER in merito al possesso dei requisiti e delle condizioni familiari ed abitative dichiarate nella domanda confermava la sussistenza dei requisiti posseduti da tutto il nucleo del ricorrente al momento della presentazione della domanda.

Per la verifica della permanenza dei suddetti requisiti l’amministrazione richiedeva al ricorrente la verifica relativa alla loro permanenza.

Dall’ulteriore esame della documentazione esibita emergeva che il ricorrente disponeva di un patrimonio mobiliare di 434.885.00. Ne conseguiva la cancellazione dalla graduatoria dell’interessato dalla graduatoria.

Avverso detto provvedimento il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso chiedendone l’annullamento e deducendo:

– Violazione dell’art. 5 del d.l. n. 201/2011 e del DPCM n. 159/2013. Violazione dell’art. 2 sexies della l. n. 89/2016 e degli artt. 7,8, 9 e10 bis della l. n. 241/1990: Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti.

Si costituiva in resistenza l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova chiedendo il rigetto del gravame.

Dopo la rituale integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati e la rinuncia alla domanda cautelare, formulata nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023, la causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 23 novembre 2023 e trattenuta per la decisione.

Deduce, in primo luogo, il ricorrente la violazione dell’art. 2, co. 1 del DPCM n. 159/2013 secondo cui, ai fini della determinazione dell’ISEE, “Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, [tra cui…] “depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi”; “titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati…”.

Il deducente non pone in discussione l’ammontare del saldo del proprio conto corrente nella misura sopra indicata, ma rileva che la somma in questione discende dalla percezione dell’indennizzo conseguito a seguito del ristoro del grave incidente sul lavoro occorsogli nel 2018 e disposto da alcune assicurazioni private (-OMISSIS-) ed erogato nel 2022.

Tale somma, in quanto volta a ricostituire, in ottica compensativa, la situazione quo ante,

non potrebbe incidere sulla propria “capacità reddituale” non influenzando perciò il risultato dell’ISEE.

A sostegno della tesi il ricorrente richiama la sentenza n.842/2016 del Consiglio di Stato secondo cui “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale…” (nello stesso senso TAR Lazio n. 2454/2015 e n.

2458/2015).

L’affermazione sarebbe stata fatta propria anche dal Legislatore con l’art. 2 sexies della legge n.89/2016 a tenore del quale “…nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone co disabilità o non autosufficienti, come definite dall’allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF”.

La tesi non appare condivisibile.

L’arresto del Consiglio di Stato, invocato dalla parte ricorrente, trova invero fondamento in una situazione normativa differente in quanto non tiene conto della sopravvenienza dell’art. 2 sexies della legge n.89/2016, peraltro citato dallo stesso ricorrente, il quale, nell’elencare le provvidenze non rilevanti ai fini della determinazione dell’ISEE, espressamente indica i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari”, ma solo se erogati da una amministrazione pubblica.

Nel caso di specie, per contro, la somma confluita nel conto corrente del deducente è stata corrisposta da una assicurazione privata e, quindi, astrattamente non potrebbe farsi rientrare nell’enumerazione contenuta nella norma sopra citata.

Occorre, tuttavia assegnare al citato art. 2 sexies un significato conforme al dettato costituzionale e in sé non contraddittorio.

Sotto il primo profilo pare al Collegio che, se interpretata in senso letterale, la norma non potrebbe sottrarsi al dubbio in merito alla sua legittimità costituzionale, pure sollevato nella memoria conclusiva dal ricorrente, dal momento che non appare in sé giustificato, né ragionevole escludere l’equiparazione delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno biologico, per il solo fatto che siano state erogate da un soggetto privato, alle provvidenze corrisposte da una pubblica amministrazione per “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari”.

Pare ragionevole ritenere che la disposizione in commento miri a escludere l’evidente contraddizione che si creerebbe, per un verso assegnando le provvidenze di cui sopra a soggetti deboli (e in qualche modo meritevoli di tutela) e aventi perciò titolo a percepire trattamenti di sostegno al bisogno e, per altro verso, far derivare da tale beneficio conseguenze negative ai fini della determinazione dell’indicatore di situazione economica equivalente, in tal guisa elidendo il beneficio assegnato.

A ben vedere, inoltre, la disposizione recata dall’art. 2 sexies, ad una attenta letturanon pare comportare le conseguenze opinate dall’amministrazione resistente.

L’art. 6, co. 2 del TUIR stabilisce che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”

Secondo l’uniforme interpretazione fattane dalla Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. trib., 05/05/2022, n.14329; id., sez. trib., 21/02/2019, n.5108) le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).

Orbene, non può revocarsi in dubbio che le somme percepite a titolo di ristoro del danno biologico (come nel caso all’esame) non costituiscono la sostituzione, in altra forma, del reddito non percepito bensì il riconoscimento del danno in sé da inabilità permanente che mirano a riparare le conseguenze negative sofferte a causa del pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica dell’interessato.

Il danno risarcito prescinde dall’aspetto della riduzione della capacità lavorativa del danneggiato, tanto che può essere riconosciuto anche in favore di colui che, al momento del sinistro, sia disoccupato e perciò senza reddito (Cassazione civile sez. III, 15/09/2023, n.26641).

Da tale premessa discende che il risarcimento del danno è concettualmente diverso dal trattamento indennitario cui fa riferimento il citato art. 2 sexies della legge n.89/2016 che non può che riferirsi a un danno diverso dalle voci di credito coperte dall’indennizzo corrisposto dall’INAIL.

Si tratta del danno cd. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo coperto dall’assicurazione obbligatoria che non esaurisce le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL per il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato il quale è rapportato alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato (Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019).

Se ne deve perciò concludere che le somme percepite dalle assicurazioni private (che surrogano il debito del datore di lavoro per il medesimo fatto lesivo) per il danno biologico subito per effetto dell’infortunio non possono essere ricomprese nel patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà rideterminarsi espungendo tale voce dal complesso dei componenti degli elementi rilevati a tale fine.

Per le ragioni che precedono il ricorso va perciò accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese del giudizio possono, tuttavia, esse compensate in considerazione della natura e della particolarità della controversia, oltre che della sua novità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando, per l’effetto, l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Luigi Rossetti, Referendario