Corte di Cassazione penale, sez. I, 1 febbraio 2024, n. 4316

Circolazione stradale – Autoambulanza – Regole della comune prudenza – Applicabilità – Conseguenza – Fattispecie

In tema di circolazione stradale, le regole di comune prudenza devono essere rispettate anche da parte del conducente di un’autoambulanza, nonostante il vigente Codice della strada lo esoneri in maniera esplicita da rispettare la segnaletica, gli obblighi e i divieti. Nella fattispecie, un’autoambulanza in movimento con sirene accese, ad un incrocio, passando con il semaforo rosso, si scontrava con un ciclomotore. Il conducente e il passeggero di quest’ultimo, in movimento con il semaforo verde, riportavano pesanti lesioni. Il guidatore dell’autoambulanza veniva imputato per il reato di cui all’art. 590-bis, Codice della strada, mentre i giudici, pur riconoscendo il concorso di colpa così ripartito 30% al conducente della moto e il 70% al conducente dell’autoambulanza, hanno ritenuto legittima l’attribuzione della colpa specifica a quest’ultimo per non aver rispettato le regole di prudenza, attenzione, diligenza nell’attraversare l’incrocio stradale.