Corte Costituzionale, 23 gennaio 2024, n. 8

Trasporti – Autoservizi pubblici non di linea – Servizi taxi e di noleggio con conducente (NCC) – Esame di idoneità –  Requisiti – Assenza generica di carichi pendenti – Legge Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 – Incostituzionalità per violazione degli artt.  3, 41 e 117, comma 3°, Cost.

In tema di autoservizi pubblici non di linea, è incostituzionale l’art. 8, comma 3,  legge Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 “Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” per violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 3°, Cost., nella parte in cui richiede, quale requisito per l’ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC), l’indeterminata assenza di carichi pendenti.