Corte di Cassazione penale, sez. IV, 20 febbraio 2024, n. 7410

Omicidio stradale –  Aggravante – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Siccome l’aggravante dell’omicidio stradale (art. 589-bis, comma 5 c.p.)  prevede due condizioni concomitanti riguardanti la velocità di marcia del veicolo da intendersi in senso cumulativo e non alternativo (“al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagione per colpa la morte di una persona”), di conseguenza l’attenzione per interpretare correttamente la menzionata norma deve concentrarsi proprio sulla congiunzione “comunque”. Pertanto, non si configura il reato aggravato in questione qualora non siano state accertate in giudizio entrambe le condizioni. Nella fattispecie, la velocità di corsa della vettura era risultata pari a 77 km/h sebbene inferiore al doppio di quella consentita su quel tratto autostradale (ovvero 50 km/h).