Consiglio di Stato, sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1592

Circolazione stradale – Disciplina – Competenza dello Stato – Funzioni del Prefetto in ambito locale – Atti prefettizi – Impugnazione da parte del Comune – Esclusione

Premesso che la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza dello Stato in quanto afferente alla tutela della sicurezza delle persone trascendendo all’ambito strettamente locale e si fonda su una regolamentazione necessariamente unitaria, pertanto anche la disciplina delle sanzioni rientra nella competenza dello Stato, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela legittima, che in ambito locale, al prefetto sia attribuita una funzione di coordinamento e controllo sulle strutture amministrative degli enti locali  al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale. Di conseguenza, fino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del prefetto, per l’ente locale non sussiste alcuna figura giuridica configurabile come interesse legittimo o diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice amministrativo.