Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 febbraio 2024, n. 4279

Lavoro – Mobbing – Mancata sussistenza – Ulteriori responsabilità a carico del datore di lavoro – Accertamento – Obbligo a carico del giudice – Sussiste – Fattispecie

Qualora non sia stata riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi persecutori che configurano il c.d. mobbing, a carico del giudice sussiste l’obbligo di accertare se, sulla base delle prove allegate alla domanda, sussista comunque una responsabilità a carico del datore di lavoro per aver omesso di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (c.d. “straining”). Nella fattispecie, attraverso una C.T.U. si era evidenziata una stretta correlazione tra l’ambiente lavorativo particolarmente stressante e un temporaneo aggravamento di una malattia del lavoratore dipendente.