Corte di Cassazione, sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163

Obbligazioni e contratti – Contratto di videosorveglianza – Risoluzione per inadempimento –  Reiterati furti – Insufficienza –  Fattispecie

Il fatto che si siano verificati taluni furti in orario notturno non legittima la richiesta di risoluzione del contratto di video sorveglianza sottoscritto con una ditta di vigilanza specializzata qualora in giudizio non sia provato che i furti discendono direttamente dall’inadempienza attribuita alla predetta società. Nella fattispecie, il proprietario di un distributore di benzina subiva, in orario notturno, due furti da parte di ignoti consistenti nell’asportazione dell’incasso di una colonnina self service, la prima volta senza che segnale di allarme si fosse attivato, mentre la seconda volta il segnale di allarme si era regolarmente attivato e i vigilanti avevano rassicurato il proprietario del distributore che la mattina successiva constatava l’avvenuto furto.