Corte di Cassazione, sez. I, 14 febbraio 2024, n. 4048

Famiglia – Separazione – Infedeltà coniugale – Relazione di investigatore privato – Prova indiziaria – E’ tale – Fattispecie

Premesso che la mancata osservanza dell’obbligo di fedeltà costituisce una violazione grave che contribuisce a minare e a proseguire la convivenza dei coniugi determinando l’addebito in sede di separazione, la relazione scritta redatta da un investigatore privato può essere utilizzata in sede giudiziaria come una prova indiziaria che il giudice è chiamato a valutare congiuntamente ad altri elementi probatori acquisiti secondo la procedura processuale. Nella fattispecie, l’addebito della separazione è stato posto a carico della moglie la cui infedeltà è stata provata anche attraverso una dettagliata relazione elaborata da un investigatore privato in caricato dal marito.